19 Mar 23 Accordo di collaborazione per la creazione di una rete museale a tema, con schema
Nell’ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell’azione amministrativa tra Amministrazioni pubbliche o soggetti partecipati, rientrano a pieno titolo gli “accordi di partenariato/cooperazione” nel modello generale individuato dall’articolo 15 della legge n. 241 del 1990: l’accordo è uno strumento procedurale «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» di più Amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi.
La stratificazione delle modifiche apportate alla norma, impone che gli accordi di collaborazione – a pena di nullità – debbano essere sottoscritti «con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi»; inoltre, è stabilito che l’adesione all’accordo avvenga a invarianza di spesa: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», provvedendo «nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
Tale ultimo aspetto segna un principio di indirizzo programmatico sotto il profilo finanziario e induce a ritenere che mediante gli accordi di cooperazione le Amministrazioni possono ridurre (con economie di scala) i costi dei servizi, o quanto meno non aumentare la spesa.
Gli accordi di collaborazione in ambito culturale e turistico hanno lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le Amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di “interessi comuni” (è prevalente la finalizzazione istituzionale perseguita), avendo cura di esercitare le specifiche competenze mediante “complementari e sinergiche” attività, per realizzare il miglior risultato possibile dell’interesse pubblico che è alla base dell’accordo: con l’accordo si semplificano i rapporti tra PA e si realizzano interessi comuni, ovvero diffusi per una serie di profili storici, culturali, paesaggistici (ad esempio).
Si mettono qui a disposizione informazioni utili per la PA sul tema trattato e uno schema per la creazione di una rete museale a tema.
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IN PRATICA: MODULISTICA PRONTA ALL’USO
Rubrica a cura di Maurizio Lucca.
Segretario Generale di Enti locali, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione.
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