Pubblicato in Dal mondo dei musei, News
12 Feb 24 Guide turistiche: cosa cambia con la nuova legge che disciplina la professione e l’esercizio
È stato approvato alla Camera, lo scorso dicembre, il disegno di legge che riforma la professione delle guide turistiche, un obiettivo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una legge molto attesa, con un iter durato quasi dieci anni, che mette ordine in un contesto dove molto spesso l’abusivismo di queste figure andava a creare un danno economico e di immagine verso i turisti sia italiani che stranieri.
La legge, già in vigore dal 17 dicembre 2023, è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Soddisfazione del ministro del Turismo Daniela Santanché: “Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, atteso da oltre 10 anni e reso possibile anche grazie alla fondamentale collaborazione che il ministero ha avviato nei mesi scorsi con le associazioni delle guide turistiche, che ci ha portati a trovare una sintesi efficace sulla disciplina, dimostrando – una volta di più – come solo con il gioco di squadra si possano raggiungere grandi risultati”
La Legge 190 2023 consta di 15 articoli.
Leggi il provvedimento in Gazzetta ufficiale > https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/16/23G00205/
Documento PDF > https://www.fiscoetasse.com/files/17514/legge-del-13122023-190.pdf
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Guida turistica: definizione e novità per l’accesso all’elenco nazionale
Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano
Con la nuova legge l’esercizio della professione di guida turistica e l’iscrizione all’elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione. Per sostenere l’esame è necessario essere laureati ed aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l’altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.
L’esame di stato è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del Turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ossia storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale, nonché l’accertamento delle competenze linguistiche.
Vengono introdotte nuove norme in merito alla disciplina dell’esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero. I cittadini dell’UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi.
Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero sono indette dal Ministero del Turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
Il Ministero del turismo è l’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.
Cosa cambia per le guide già abilitate?
Le guide turistiche già abilitate alla data del 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della legge) vengono iscritte a domanda, nell’elenco nazionale, senza la necessità di sostenere un nuovo esame di abilitazione o una prova attitudinale. Viene rilasciato un tesserino di riconoscimento da esibire durante l’attività professionale. La guida avrà diritto all’ingresso gratuito in tutti i siti in cui si esercita, anche quando vi si reca per motivi di studio. Nei luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
Sono previste sanzioni amministrative da 3.000 a 12.000 per chi esercita la professione senza essere iscritto all’elenco nazionale.
Ulteriori novità riguardano i corsi di specializzazione e di aggiornamento. Le guide turistiche iscritte nell’elenco nazionale possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del Turismo.